Statuto
Come modificato in data 17 ottobre 2020 con delibera 40/2020
Parte I – Denominazione – Sede, Durata e Scopo
Art. 1 É costituita l’associazione tecnico- scientifica denominata
SOCIETÁ ITALIANA di SCIENZE INFERMIERISTICHE in SALUTE MENTALE
S.I.S.I.S.M.
La SOCIETA’ ITALIANA DI SCIENZE INFERMIERISTICHE IN SALUTE MENTALE (in seguito S.I.S.I.S.M.) è una società scientifica nazionale, è retta dal presente Statuto e dalle vigenti norme in materia.
La S.I.S.I.S.M. è autonoma ed indipendente e i suoi legali rappresentanti non svolgono attività imprenditoriali o partecipazione ad esse, ad eccezione delle attività svolte nell’ambito del Programma nazionale di formazione continua in medicina.
Non sono ammessi legali rappresentanti, amministratori o promotori che abbiano subito sentenze passate in giudicato in relazione all’attività dell’Società.
Tutte le cariche non devono avere conflitto di interesse con le attività associative, né rapporti commerciali con portatori di interessi privati.
La S.I.S.I.S.M. è costituita senza scopo di lucro diretto o indiretto .
Art. 2 La S.I.S.I.S.M. ha sede legale nella città di residenza del Presidente in carica.
Il consiglio Direttivo, a seconda del domicilio dei suoi componenti, potrà individuare recapiti e sedi operative.
La S.I.S.I.S.M. ha durata sino al 31 dicembre 2100 .
Art. 3 La S.I.S.I.S.M. si prefigge di realizzare i seguenti scopi:
a) Favorire il progresso culturale delle scienze Infermieristiche nell’ ambito della Salute Mentale;
b) Favorire il progresso della didattica, della ricerca e dell’EBP nel campo delle Scienze Infermieristiche in ambito di Salute Mentale;
c) Fornire linee di indirizzo per gli insegnamenti disciplinari nei vari ambiti accademici attraverso un aggiornamento continuo dei saperi specifici, nel pieno rispetto dell’autonomia dei singoli atenei e in sinergia con tutte le componenti istituzionali e professionali, mediante scambi di informazioni e di studio dei problemi comuni;
d) Collaborare con le Istituzioni, Enti pubblici e privati, Istituti ed Associazioni italiane ed internazionali, per il progresso e la valorizzazione delle Scienze Infermieristiche nell’ambito della Salute Mentale e la sua promozione nei programmi di politica sanitaria;
e) Promuovere progetti di ricerca originali condotti secondo gli indici di produttività scientifica e bibliometrici validati dalla comunità scientifica internazionale, attraverso la rete dei propri associati, anche in collaborazione con Istituzioni ed Enti pubblici e privati e altre Società scientifiche;
f) Promuovere programmi annuali di aggiornamento, formazione permanente e continua, residenziale e a distanza anche in collaborazione con altri soggetti terzi e altre Società scientifiche;
g) Elaborare, aggiornare e diffondere indirizzi e linee guida per il miglioramento della pratica assistenziale infermieristica in Salute Mentale, anche in collaborazione con Istituzioni ed Enti pubblici e privati, proponendo idonei protocolli di validazione e sperimentazione degli stessi.
La S.I.S.I.S.M. non ha tra le sue finalità istituzionali la tutela sindacale degli associati e non svolge direttamente o indirettamente attività di tipo sindacale .
Parte II – PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI
Art 4: Il patrimonio associativo può essere costituito:-
a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà della S.I.S.I.S.M. ;
b) da eventuali erogazioni, donazioni, lasciti e sussidi.
Le entrate della S.I.S.I.S.M., per finanziare le attività sociali, sono costituite da:
-
versamenti annuali dei soci;
-
contributi di Enti pubblici nonchè soggetti privati, con l’esclusione di finanziamenti diretti o indiretti che configurino conflitto di interesse con il S.S.N., anche se forniti attraverso soggetti collegati;
- da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale, ivi compresi i fondi vincolati alla attuazione di programmi di ricerca e sviluppo, ferma restando la completa libertà della S.I.S.I.S.M. nella scelta dei programmi e la non interferenza dei donatori.
Il finanziamento di eventuali attività ECM avverrà attraverso l’autofinanziamento ed i contributi degli associati e/o Enti pubblici e privati, compresi i contributi delle aziende farmaceutiche e di dispositivi medici, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla Commissione nazionale per la formazione continua.
Le quote associative e tutti i contributi indirizzati all’attività della S.I.S.I.S.M. saranno versati sul conto corrente postale o bancario intestato alla Società.
Art. 5 L’esercizio finanziario chiude il 31 dicembre di ogni anno.
Entro 60 giorni dalla fine di ogni esercizio verranno predisposti dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo e preventivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea degli Associati in occasione della prima convocazione utile. La S.I.S.I.S.M. pubblica nel suo sito istituzionale, i bilanci preventivi e i consuntivi ed inoltre gli incarichi retribuiti.
Art. 6 Erogazione dei fondi Il Consiglio Direttivo, esaminate le proposte del Comitato Tecnico Scientifico, presentate dal Direttore Scientifico, delibera circa l’attribuzione dei fondi nell’ambito dello scopo sociale di cui all’articolo 3, intendendosi compreso l’acquisto del materiale necessario per la ricerca stessa e, solo in casi particolari, anche l’allestimento e l’ammodernamento delle strutture allo scopo di rendere operante la ricerca medesima. In ogni caso il Consiglio Direttivo non è autorizzato a concedere garanzie di versamenti futuri, mentre può deliberare versamenti rateali da devolversi anche in più esercizi alla condizione che le somme promesse vengano accantonate all’atto della deliberazione in un fondo appositamente costituito. Il Consiglio Direttivo deve chiedere, all’atto dell’erogazione dei fondi, che il beneficiario si impegni a presentare il rendiconto.
Parte III – I soci
Art. 7 I soci si dividono in tre categorie:
a) Ordinari;
b) Sostenitori;
c) Onorari.
I Soci della S.I.S.I.S.M. sono persone fisiche e persone giuridiche, Associazioni, Enti privati e pubblici che ne facciano espressa domanda, compilando un apposito modulo predisposto dalla Società. I Soci, in regola con il versamento della quota associativa annuale, hanno uguali diritti; è garantita una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo. I Soci versano una quota annua non inferiore all’ammontare stabilito dall’Assemblea.
a) Possono essere soci ordinari della S.I.S.I.S.M. gli appartenenti al profilo professionale dell’Infermiere, che abbiano nel proprio curriculum comprovata esperienza nel campo della salute mentale. I Soci Ordinari hanno diritto di voto in assemblea e possono accedere alle cariche elettive, se in regola con la quota associativa annuale.
b) Possono essere ammessi come soci sostenitori anche altri cultori della materia che si siano distinti per l’impegno profuso nel progresso delle Scienze in Salute Mentale e nella didattica dell’Infermieristica, o che intendono contribuire allo sviluppo della S.I.S.I.S.M., fornendo collaborazione, consulenza, mezzi o fondi per le sue attività. I soci sostenitori, hanno diritto di voto consultivo in assemblea ma non possono accedere alle cariche elettive. Possono essere persone fisiche e persone giuridiche, Associazioni, Enti privati e pubblici, italiani e non.
c) I soci onorari sono persone fisiche e persone giuridiche, Associazioni, Enti privati e pubblici, italiani e non, di chiara fama negli ambiti affini agli scopi della S.I.S.I.S.M.. I soci onorari hanno diritto di voto consultivo in assemblea ma non possono accedere alle cariche elettive. I soci onorari sono nominati dal Consiglio Direttivo e non sono tenuti al versamento della quota associativa.
I Soci prestano volontariamente e gratuitamente la propria opera a favore delle iniziative promosse ed organizzate dalla S.I.S.I.S.M. per il raggiungimento degli scopi statutari. La Società terrà un registro dei Soci, terrà inoltre un registro di quei Soci che si dichiarino disposti a prestare la propria opera, volontaria e gratuita, a favore delle iniziative promosse e organizzate dalla Società.
Art 8 L’ammissione come socio ordinario alla S.I.S.I.S.M. avviene con richiesta al Consiglio Direttivo accompagnata dalla presentazione di due soci ordinari.
L‘ammissione come socio sostenitore avviene con richiesta al Consiglio Direttivo accompagnata dalla presentazione di un socio ordinario.
Le richieste di ammissione vengono esaminate dal consiglio direttivo, che le approva o le respinge. Sono ammessi, senza limitazioni, tutti i soggetti in possesso dei requisiti previsti dallo statuto, appartenenti alla categoria professionale o al settore specialistico o disciplina specialistica che operano nelle strutture e settori di attività del S.S.N., o in regime libero professionale, ovvero con attività lavorativa nel settore o nell’area interprofessionale che la S.I.S.I.S.M. rappresenta.
Art. 9 L’assemblea della S.I.S.I.S.M. delibera ogni anno l’importo della quota associativa che deve essere versata con regolarità annuale.
Art. 10 I soci partecipano all’attività della Società e sono componenti delle Commissioni e dei Gruppi di Lavoro; rappresentano nel loro ambito di lavoro le scelte della S.I.S.I.S.M. e ne sostengono le politiche.
Essi contribuiscono allo sviluppo della S.I.S.I.S.M. attraverso la propria attività scientifica, didattica, assistenziale e riabilitativa.
Art. 11 Recesso dell’associato. La dichiarazione di recesso, nei casi in cui è ammesso dalla legge e dal presente Atto Costitutivo deve essere comunicata per iscritto e deve essere annotata nel Libro degli Associati a cura degli Amministratori. Il mancato pagamento della quota associativa annuale per almeno due esercizi sociali equivale a recesso e retroagisce al primo gennaio dell’esercizio per cui il pagamento non è avvenuto.
Art. 12 Esclusione dell’associato. L’esclusione, nei casi previsti dalla legge per gravi violazioni dello statuto sociale, deve essere deliberata dal Consiglio Direttivo, con la maggioranza dei presenti e deve essere comunicata all’Associato a mezza di lettera raccomandata AR. La proposta di esclusione motivata deve pervenire all’Associato almeno trenta giorni prima della data prevista dall’assemblea chiamata a deliberarne. Contro la deliberazione di esclusione l’Associato può ricorrere esclusivamente al Collegio arbitrale previsto dall’Art. 23 entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. Il collegio arbitrale può sospendere l’esecuzione della deliberazione. L’esclusione ha effetto dall’annotazione nel libro degli associati, da effettuarsi a cura del segretario.
Parte IV – Organi
Art. 13 Sono Organi consultivi e propositivi della S.I.S.I.S.M. :
A) l’Assemblea generale dei soci;
B) il Consiglio Direttivo;
C) il Presidente;
D) Il Vice Presidente;
E) Il Segretario;
F) Il Tesoriere;
G) Il Comitato Tecnico Scientifico e Direttore Scientifico.
L’Assemblea dei soci può decidere la nomina di un Collegio dei Revisori dei Conti.
A) L’Assemblea generale dei Soci è l’organo sovrano della S.I.S.I.S.M. ed è formata dai Soci Ordinari, Sostenitori e Onorari. I Soci non possono farsi rappresentare in assemblea.
Sia in sede ordinaria che in sede straordinaria, l’Assemblea delibera a maggioranza qualunque sia il numero dei soci presenti. Le obbligazioni assunte dall’Assemblea Generale dei soci, in conformità alla legge ed al presente statuto, vincolano personalmente e solidalmente tutti i soci.
L’Assemblea Generale dei soci approva ogni anno il bilancio consuntivo finanziario annuale e il preventivo dell’anno successivo ed elegge ogni tre anni a scrutinio segreto e nel rispetto delle indicazioni previste nel regolamanto elettorale della S.I.S.I.M. i componenti del Consiglio Direttivo.
L’assemblea dei soci è sempre convocata dal Presidente:
-
In via ordinaria, almeno una volta all’anno;
-
In via straordinaria, qualora necessario, oppure su richiesta di almeno un terzo dei soci.
L’ordine del giorno delle assemblee ordinarie è stabilito dal Consiglio Direttivo. La convocazione avviene mediante comunicazione diretta a ciascun socio per posta elettronica, indicante la data, la sede e l’ordine del giorno, almeno trenta giorni prima della data fissata.
L’assemblea è presieduta dal Presidente; in mancanza del Presidente, ne fa le veci il Vice Presidente o, in assenza anche di questo, il Consigliere più anziano presente.
Delle riunioni di assemblea si redige il verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.
Per la validità delle Assemblee convocate per deliberare sulle modifiche statutarie, in prima convocazione è necessaria la presenza di più della metà dei Soci. Trascorsa un’ora da quella indicata nell’avviso di convocazione, l’Assemblea si considera validamente costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci intervenuti. L’Assemblea convocata per deliberare sulle modifiche statutarie, delibera a maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei presenti.
B) Il Consiglio Direttivo è composto dal/la Presidente, dal/la Segretario/a e dai Consiglieri in numero minimo di tre, eletti dall’Assemblea dei soci.
Il Consiglio Direttivo, al suo interno nomina il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere. Essi durano in carica tre anni e non sono eleggibili per più di due mandati consecutivi nella stessa carica. Il Consiglio Direttivo può altresì procedere alla nomina di un Presidente Onorario, che partecipa alle riunioni senza diritto di voto.
Si esclude ogni forma di retribuzione per le cariche sociali.
Al Consiglio Direttivo spetta, nell’ambito delle leggi vigenti tutto ciò che è necessario per la gestione ordinaria e straordinaria della S.I.S.I.S.M, tra cui:
- – prevede i criteri di ammissione di nuovi soci ed accoglie o respinge le domande di ammissione a socio/a;
- – adotta provvedimenti di espulsione dalla società;
- – approva/non approva il rendiconto e la relazione contabile annuale e li propone all’Assemblea per la votazione;
- – cura gli affari di ordine amministrativo, assume personale dipendente, stipula contratti e conferisce mandati di consulenza;
- – approva il programma annuale delle attività dell’Associazione:
- – apre e gestisce rapporti con gli istituti di credito, tramite il/la Tesoriere/a e provvede a quanto necessario per il buon funzionamento dell’associazione;
- ratifica o modifica i provvedimenti adottati dal Presidente per motivi di necessità ed urgenza;
- determina e delibera il rimborso spese e i compensi a favore dei soci che svolgono attività nell’ambito dell’Associazione;
- stabilisce l’Ordine del Giorno dell’Assemblea;
- stabilisce il regolamento per il funzionamento della S.I.S.I.M. , la cui osservanza è obbligatoria per tutti i soci:
- propone la programmazione annuale delle attività sociali;
- sottoscrive gli impegni di collaborazione con altri Enti;
- coordina le attività delle Commissioni e dei Gruppi di lavoro;
- nomina soci onorari.
Le obbligazioni assunte dal Consiglio Direttivo, in conformità alla legge ed al presente statuto, vincolano personalmente e solidalmente tutti i membri del direttivo. Quelle assunte dall’Assemblea vincolano personalmente e solidalmente tutti i soci.
Il Consiglio Direttivo si riunisce per via telematica ogni volta che si renda necessario, su convocazione del Presidente.
Le deliberazioni del Consiglio sono adottate a maggioranza. In caso di parità, il voto del Presidente prevale. Delle riunioni del Consiglio verrà redatto il relativo verbale.
I soci che hanno ricoperto la carica di Presidente della S.I.S.I.S.M. alla scadenza del loro mandato, diventano consiglieri onorari e fanno parte del Consiglio Direttivo.
C) Il/La Presidente è eletto/a, tra i suoi componenti dal Consiglio Direttivo, con votazione a scrutinio segreto e nel rispetto delle indicazioni previste nel regolamento elettorale della S.I.S.I.S.M..
Al Presidente competono la rappresentanza e la firma della S.I.S.I.S.M. nei confronti di terzi ed in giudizio. Il Presidente cura l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea e del Consiglio; nei casi d’urgenza, può prendere qualsiasi decisione, salvo ratifica da parte del Consiglio Direttivo alla prima riunione.
Le obbligazioni assunte dal Presidente, in conformità alla legge ed al presente Statuto, vincolano personalmente e solidalmente lui solo
Il Presidente presiede l’Assemblea dei soci. Nel caso di dimissioni o decesso o impossibilità del Presidente nel corso del suo mandato, gli subentra il Vice Presidente.
Le responsabilità ed i doveri del Presidente cesseranno solo dopo la nomina e l’insediamento del nuovo Presidente. Il passaggio di consegne avviene dal primo incontro del Consiglio Direttivo. Il presidente uscente rimane garante durante la transizione affinché tutto proceda in armonia con i regolamenti societari.
D) Il Vice Presidente è eletto, tra i suoi componenti dal Consiglio Direttivo, con votazione a scrutinio segreto, e nel rispetto delle indicazioni previste nel regolamento elettorale della S.I.S.I.S.M. Nel caso di dimissioni, decesso o impossibilità del Vice Presidente nel corso del suo mandato, gli subentra il primo dei non eletti per tale carica, in caso di ex-equo prevale quello con la maggiore anzianità di iscrizione alla S.I.S.I.S.M..
Il/La Vice Presidente svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza al Presidente e lo/la sostituisce per l’ordinaria amministrazione in caso di impediemnto; garantisce i rapporti e collabora con i Coordiantori Regionali o interregionali .
Le responsabilità ed i doveri del/la Vicepresidente cesseranno solo dopo la nomina del nuovo. Sarà quindi indispensabile che il Vicepresidente dimissionario attenda la nomina del sostituto e ne passi le consegne,
E) Il Segretario ha il compito di garantire una connessione efficace e rapida tra i soci, gli Organi della S.I.S.I.S.M., le Commissioni e i gruppi di lavoro, e di tenere i verbali delle riunioni. Il Segretario ha il compito di tenere aggiornato l’elenco dei soci. Nel caso di dimissioni o decesso o impossibilità del Segretario nel corso del suo mandato, gli subentra il primo dei non eletti per tale carica, in caso di ex-equo prevale quello con la maggiore anzianità di iscrizione alla S.I.S.I.S.M.
La responsabilità ed i doveri del/la Segretario/a cesseranno solo dopo la nomina del nuovo. Sarà qindi indispensabile che il/la Segretario/a dimissionario/a attenda la nomina del sostituto e ne passi le consegne;
F) Il Tesoriere cura l’amministrazione della S.I.S.I.S.M. ed ha la responsabilità della sua conduzione finanziaria. Provvede all’esazione delle quote annuali. Presenta ogni anno il conto consuntivo finanziario annuale entro il 31 gennaio, che deve essere approvato dall’Assemblea dei Soci e dai Revisori dei Conti ove presenti. Nel caso di dimissioni, decesso o impossibilità del Tesoriere nel corso del suo mandato, gli subentra il primo dei non eletti per tale carica, in caso di ex-equo prevale quello con la maggiore anzianità di iscrizione alla S.I.S.I.S.M. fino a nuova elezione interna al C.D.
Il/La Tesoriere/a ha la delega del presidente per le operazioni sul conto corrente della S.I.S.I.M. La responsabilità e i doveri del/la Tesoriere/a cesseranno solo dopo la nomina del/la nuovo/a. sarà quindi indispensabile che il/la tesoriere/a dimissionario/a attenda la nomina del/la sostituto/a ne passi le consegne e presenti un consuntivo finanziario parziale. Con la chiusura del bilancio del periodo in cui è stato in carica dopo il consuntivo del 31 gennaio potrà considerare cessato l’incarico;
G) Comitato Tecnico Scientifico, Direttore Scientifico e (processo di) valutazione di progetti di ricerca. Il Consiglio Direttivo nomina il Comitato Tecnico Scientifico determinandone, ad ogni rinnovo, il numero dei membri, scelti tra esperti qualificati. Il Comitato Tecnico Scientifico sceglie al suo interno un Direttore Scientifico, che presiede il Comitato stesso; dura in carica tre anni, le nomine sono rinnovabili e non percepiscono alcun compenso. Il Comitato Tecnico Scientifico ha il compito di assistere la S.I.S.I.S.M. :
– nell’identificazione e messa a punto di iniziative per lo sviluppo scientifico;
– di verificare e controllare la qualità delle attività svolte e della produzione tecnico-scientifica,secondo gli indici di produttività scientifica e bibliometrici validati dalla comunità scientifica internazionale;
– di valutare, anche insieme ad altri “revisori internazionali”, i progetti di ricerca e gli studi di interesse.
L’organizzazione e il funzionamento del Comitato Tecnico Scientifico sono determinati da un apposito Regolamento, approvato dal Consiglio Direttivo.
Art. 14 Qualora l’assemblea dei soci ne ravvisi la necessità, verrà nominato il Collegio dei Revisori dei conti. Esso sarà composto da un minimo di due soci ad unmmassimo di tre nominati dall’Assemblea dei Soci. Il Collegio dura in carica tre anni.
Il Collegio dei Revisori adempie ai controlli sulla regolarità contabile del conto consuntivo finanziario annuale.
Art. 15 Per il perseguimento delle finalità associative la S.I.S.I.S.M. può costituire delle Commissioni e gruppi di lavoro, nominandone i coordinatori.
Art. 16 La S.I.S.I.S.M. può organizzare congressi o convegni e può concedere il proprio patrocinio a manifestazioni di particolare interesse scientifico.
La S.I.S.I.S.M. può parte partecipare, in varie forme, ad organizzazioni scientifiche nazionali ed internazionali, previa deliberazione del Consiglio Direttivo. Può altresì prendere parte a manifestazioni o congressi nazionali ed internazionali.
Art. 17 La S.I.S.I.S.M. pubblica la propria attività scientifica ed il risultato di ricerche e revisioni originali attraverso il proprio sito web. Il Consiglio direttivo della S.I.S.I.S.M. può, al fine di ottemperare al suo mandato istituzionale, deliberare l’utilizzo di tutte le forme di comunicazione digitale e non; anche per agevolare la convocazione e la partecipazione dei soci agli organismi statutari. I partecipanti agli organismi statutari non presenti hanno facoltà di intervento e di voto analoghe ai soci presenti fisicamente.
Art. 18 La S.I.S.I.S.M. prevede la possibilità di sezioni regionali o interregionali, aventi obiettivi conformi, coerenti e non in contrasto alla Società, con il compito di sviluppare e coordinare le iniziative della S.I.S.I.S.M., con particolare attenzione ai processi di regionalizzazione delle politiche welfare e di Salute Mentale, dei sistemi sanitari e con le istituzioni locali. La costituzione delle sezioni regionali o interregionali, i bilanci, i rappresentanti legali, il funzionamento, l’organizzazione, ed ogni altro aspetto qui non previsto sono demandati alle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell’apposito Regolamento che il Consiglio Direttivo redigerà.
Parte V – DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Art. 19 I soci fondatori sono per il primo triennio Soci ordinari di diritto e non perdono la denominazione di socio fondatore.
Parte VI – DISPOSIZIONI FINALI
Art. 20 Lo scioglimento della S.I.S.I.S.M. è deliberato dall’Assemblea con deliberazione presa a maggioranza assoluta dei soci ordinari.
L’Assemblea provvederà altresì alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio a enti con attività e finalità analoghe.
Art. 21 Ogni modifica del presente statuto deve essere approvata dalla Assemblea straordinaria numero secondo le norme del presente Statuto.
Le proposte di modifica possono essere formulate dal Consiglio Direttivo, o da almeno il 20% dei Soci Ordinari con nota scritta ed indirizzata al Presidente della Società. Il Presidente deve includere nell’Ordine del Giorno dell’Assemblea dei Soci un punto relativo alle modifiche di Statuto e deve notificare ai Soci il testo delle modifiche proposte almeno un mese prima della convocazione dell’Assemblea stessa.
Le modifiche dello statuto non richiedono un atto notarile.
Art. 22 Per quanto non è previsto nel presente atto costitutivo e statuto valgono il Regolamento che verrà redatto dal Consiglio Direttivo e le vigenti disposizioni del Codice Civile.
Art 23 Clausola arbitrale. Qualsiasi controversia tra la S.I.S.I.S.M. e gli Associati o tra questi ultimi sull’interpretazione, annullamento, adempimento del presente Statuto o risarcimento danni, sul recesso o l’esclusione dell’Associato, sullo scioglimento e liquidazione della Società sarà sottoposta in via esclusiva ad un collegio arbitrale amichevole compositore, costituito da tre arbitri. Gli arbitri saranno nominati secondo la procedura prevista dall’art. 810 c.p.c.. Il terzo arbitro, con funzione di Presidente, sarà nominato dai primi due. In difetto di nomina di uno o più arbitri, vi provvederà, su richiesta della parte più diligente, il Presidente del Tribunale ove ha sede la S.I.S.I.S.M.. L’arbitrato sarà irrituale e la determinazione del collegio arbitrale, secondo equità, vincolerà le parti come se fosse loro diretto accordo transattivo. Il collegio arbitrale, che avrà sede nella città in cui ha sede la S.I.S.I.S.M., non sarà tenuto all’osservanza di alcuna norma di procedura, nel rispetto del principio del contraddittorio; il collegio arbitrale dovrà pronunciare la propria determinazione nel termine di sei mesi dall’accettazione della nomina o dall’ultima accettazione se le stesse non fossero avvenute contemporaneamente. Nel caso di pluralità di parti ciascuna parte nominerà il proprio arbitro; gli arbitri così nominati nomineranno il Presidente del collegio e tanti arbitri quanti saranno necessari per costituire un collegio composto da un numero dispari di componenti. I soggetti costituenti un’unica parte ed un unico centro sostanziale di interessi dovranno nominare un unico arbitro al fine della costituzione del collegio arbitrale; a tal fine i medesimi nomineranno un proprio rappresentante, cui conferiranno il più ampio potere di rappresentanza, sostanziale, processuale e di nomina del proprio arbitro, ed eleggeranno domicilio presso la sua residenza; al medesimo pertanto dovranno essere notificati gli eventuali atti. Per quanto non disposto dal presente articolo si applicheranno, ove compatibili, le norme previste dagli art. 810 e segg. c.p.c.. Per qualsiasi controversia non compromettibile in arbitri sarà applicata la legislazione italiana e sarà competente esclusivamente il Tribunale ove ha sede la S.I.S.I.S.M.
Bologna, 17/10/2020
Modifiche approvate nell’Assemblea dei Soci del 17 ottobre 2020 con delibera 40/2020